ARTICOLO 1
La SIFCS istituisce le Sezioni Regionali della Società come previsto dalle relative norme statuarie al fine di rendere omogenea l’organizzazione istituzionale e culturale.
ARTICOLO 2
Le Sezioni Regionali sono costituite dai Soci che risiedono e svolgono la professione nelle singole regioni geografiche del territorio nazionale. Il numero minimo dei Soci per la costituzione di una Sezione Regionale è di venti. Regioni limitrofe si possono associare tra loro sia per raggiungere il numero minimo richiesto sia per interessi scientifici e culturali.
ARTICOLO 3
La costituzione e l’associazione di Sezioni Regionali devono essere recepite e ratificate dalla SIFCS.
ARTICOLO 4
Le Sezioni Regionali promuovono un Incontro Scientifico Regionale Annuo sotto forma di Corso di Aggiornamento rispettando le direttive del programma ECM del Ministero della Salute. Eventuali altre riunioni scientifiche possono essere organizzate, sentito il parere del Direttivo SIFCS Nazionale tramite il referente di area. Tutte le manifestazioni scientifiche di un intero anno devono essere programmate e sottoposte all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo (CD) prima della fine dell’anno precedente. Il CD Nazionale, esaminate le proposte delle varie Sezioni si riserva di modificare i calendari delle manifestazioni scientifiche e di annullarne o rimandarne alcune all’anno successivo al fine di una equa distribuzione tra le varie regioni e di una riduzione del loro eccessivo numero.
ARTICOLO 5
Le Sezioni Regionali si servono del Logo ufficiale della Società Nazionale. Per le procedure ECM si riferiranno alla Società Nazionale nella persona del presidente, del Segretario o di un referente nominato dal CD. La Società Nazionale rappresenta l’unico provider a livello ministeriale.
ARTICOLO 6
I Soci della Sezione Regionale costituiscono l’Assemblea che si riunisce almeno una volta all’anno in riunione ordinaria come previsto dallo Statuto Nazionale.
ARTICOLO 7
La Sezione Regionale è guidata da un CD eletto dall’Assemblea dei Soci. Hanno diritto al voto per il rinnovo del CD i Soci ordinari della Sezione in regola con il versamento della quota sociale fino all’anno in corso. Le operazioni di voto per l’elezione del CD si svolgeranno secondo le modalità di quello Nazionale. Il CD eletto è composta da cinque membri, al suo interno si eleggeranno il Presidente e il Vicepresidente. Alla carica di Presidente si alterneranno ad ogni triennio una figura medica ed una figura chirurgica, quando la presidenza spetterà all’area medica il CD sarà composto da tre membri medici e due chirurgici, nel triennio di presidenza chirurgica tre consiglieri saranno chirurghi e due medici. Il Vicepresidente apparterrà sempre all’area minoritaria. Il Segretario sarà scelto dal Presidente nella branca di appartenenza. Le Sezioni Regionali non possono riscuotere quote sociali, competenza esclusiva della Segreteria Nazionale.
ARTICOLO 8
Il CD dura in carica tre anni e non è rieleggibile ad eccezione di un membro che può ancora essere eletto per il triennio successivo. Tutti gli altri membri potranno nuovamente essere eletti alla scadenza del nuovo triennio. E’ compito del Segretario comunicare con sollecitudine la costituzione del nuovo organico alla Segreteria Nazionale. Il CD delibera a maggioranza. Nel caso che la votazione, per vari motivi, raggiunga la parità, il voto del Presidente avrà valore di due. Se durante un triennio venisse a mancare un consigliere, il suo posto sarà occupato dal primo dei non eletti.
ARTICOLO 9
Per motivi politico-societari e per motivi culturali, legati all’ECM, si stabilisce che il rinnovo dei Direttivi Regionali abbia la medesima cadenza di quello del Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale SIFCS valuterà le modalità con cui questo dovrà avvenire.
ARTICOLO 10
I Direttivi Regionali che per due anni non svolgeranno le attività previste dallo Statuto Nazionale e dal presente regolamento saranno considerati decaduti. Le segnalazioni potranno essere inoltrate da parte di Soci o dal referente dell’area geografica al CD Nazionale, che provvederà a commissariale la Sezione in questione per un anno ed indire le elezioni, oppure ad associarla ad una Sezione Regionale limitrofa, come previsto dall’art. 2.
ARTICOLO 11
Le Sezioni Regionali non hanno una propria ragione sociale in quanto partita IVA, bilancio e ragione sociale sono quelle della Società Nazionale. Le Sezioni Regionali possono altresì ricevere contributi, elargizioni, donazioni. La Segreteria-Tesoreria Nazionale è deputata a ricevere tali contributi e/o donazioni che le saranno indirizzate con la dicitura della finalità cui sono stati destinati dalla Sezione Regionale in questione e che faranno parte di un deposito a nome della Sezione Regionale. Ogni Sezione avrà un suo registro dove saranno annotati i versamenti. La Segreteria Nazionale provvederà al pagamento delle spese delle Sezioni dietro presentazione di fatture, prelevando le somme dal fondo della Sezione stessa. Le richieste di utilizzazione dei fondi dovranno essere indirizzate al CD Nazionale che delibererà in merito. Qualora la Sezione organizzasse un incontro scientifico con una o più Sezioni di altre Società Scientifiche le spese saranno suddivise al 50% e rifuse con le stesse modalità sopra descritte.
ARTICOLO 12
Per quanto non considerato nel presente Regolamento ci si riferisce al dettato dello Statuto Nazionale e alle leggi vigenti. Proposte di variazioni del regolamento saranno dibattute e d eventualmente integrate dal CD Nazionale.